Indennizzo degli investitori

1. INVESTOR COMPENSATION FUND

FIBO MARKETS Ltd., precedentemente FIBO Group Holdings Ltd. è un membro del Compensation Investor Fund (ICF) per i clienti delle imprese di investimento di Cipro (CIF) e altre imprese di investimento (IF), che non siano istituti di credito (il “Fondo”). Il fondo è stato creato in base alla legge sulle società di investimento (Investment Firms –“IF” Law) del 2002 (di seguito denominata “la Legge”) e la creazione e la messa in atto di un fondo di indennizzo per gli investitori (Establishment and Operation of an Investor Compensation Fund) per i clienti soggetti ai regolamenti CIF del 2004 (di seguito denominati i “regolamenti”), che erano stati implementati in base alla legge.

Il fondo è un soggetto giuridico di diritto privato e la sua amministrazione è esercitata da un comitato di amministrazione di cinque membri con mandato triennale.

Il fondo è operativo dal 30 maggio 2004.

2. SERVIZI OGGETTO DELLA COPERTURA

L’Investor Compensation Fund copre i seguenti servizi:

  • (a) ricezione e trasmissione, per conto dei clienti, di ordini in relazione a uno o più strumenti finanziari, (b) esecuzione di tali ordini, di cui al punto (a), diversi da quelli per conto proprio;
  • negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio;
  • gestione di portafogli di investimento, con un mandato conferito dai clienti su base discrezionale, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari;
  • sottoscrizione in materia di emissioni di strumenti finanziari;
  • custodia o amministrazione in relazione ad uno o più strumenti finanziari (servizio non-core).

Il termine “strumenti finanziari” nel paragrafo precedente si riferisce a:

  • valori mobiliari e quote di organismi di investimento collettivo,
  • strumenti del mercato monetario,
  • contratti di future finanziari, compresi gli strumenti equivalenti regolati in contanti,
  • Forward interest-rate agreement (FRA),
  • tassi di interesse, valute ed equity swap

3. CLIENTI PROTETTI

L’ICF fornisce una protezione ai clienti di FIBO GROUP HOLDINGS LTD, ad eccezione di quelli compresi nelle seguenti categorie di investitori:

  1. Le seguenti categorie di investitori istituzionali e professionali:
    • a) imprese di investimento (IF);
    • b) persone giuridiche associate a FIBO GROUP HOLDINGS LTD e, in generale, appartenenti allo stesso gruppo societario FIBO GROUP HOLDINGS LTD;
    • c) istituti bancari;
    • d) banche di credito cooperativo;
    • e) compagnie di assicurazione;
    • f) organizzazioni di investimento collettivo in valori mobiliari e loro società di gestione;
    • g) enti previdenziali e fondi;
    • h) investitori classificati da FIBO GROUP HOLDINGS LTD come operatori professionali, su loro richiesta, ai sensi degli articoli 14 e 15 del Codice di condotta professionale delle imprese di investimento.
  2. Stati e organizzazioni sovranazionali.
  3. Autorità amministrative centrali, federali, confederate, regionali e locali.
  4. Imprese associate con FIBO GROUP HOLDINGS Ltd. Per imprese associate si intendono le società appartenenti al medesimo gruppo, nonché le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo della persona giuridica o della sua società madre, con una percentuale minima del 20% del capitale sociale o dei diritti di voto e loro associati.
  5. Personale direttivo e amministrativo di FIBO GROUP HOLDINGS Ltd.
  6. Azionisti di FIBO Group Holdings Ltd, la cui partecipazione diretta o indiretta nel capitale di FIBO GROUP HOLDINGS LTD ammonta ad almeno il 5% del capitale sociale, o suoi partner, sia che siano personalmente responsabili delle obbligazioni di FIBO GROUP HOLDINGS LTD, sia che siano responsabili dello svolgimento del controllo finanziario di FIBO GROUP HOLDINGS LTD, come previsto dalla legge, come ad esempio i suoi revisori autorizzati.
  7. Investitori che abbiano partecipazioni in imprese collegate a FIBO GROUP HOLDINGS Ltd e, in generale, del gruppo societario a cui FIBO GROUP HOLDINGS Ltd appartiene, o altre posizioni e funzioni corrispondenti a quelle di cui ai punti (5) e (6) di cui sopra.
  8. Parenti di secondo grado e coniugi delle persone elencate ai punti (5), (6) e (7), come pure terzi che agiscano in nome di queste persone.
  9. Investitori coinvolti in attività di riciclaggio o responsabili per le difficoltà finanziarie di FIBO GROUP HOLDINGS Ltd o che abbiano contribuito al peggioramento della situazione finanziaria di FIBO GROUP HOLDINGS Ltd o che abbiano tratto profitto da questi fatti/attività.
  10. Imprese (investitori) che, a causa delle loro dimensioni, non sono autorizzate a redigere un bilancio sintetico secondo il diritto societario o il diritto corrispondente di uno Stato membro.

4. REQUISITI PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO DA PARTE DEL FONDO

Il fondo avvia la procedura di pagamento dell'indennizzo quando almeno una delle condizioni seguenti viene soddisfatta:

  • La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ha stabilito che FIBO GROUP HOLDINGS Ltd in quel momento non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti derivanti dalle richieste dei propri investitori-clienti, relativamente ai servizi forniti e oggetto della copertura, a condizione che tale incapacità sia direttamente correlata alla posizione finanziaria di FIBO GROUP HOLDINGS Ltd e che non sussista alcuna prospettiva realistica di miglioramento nell’immediato futuro, o
  • Il tribunale, sulla base di valutazioni direttamente connesse con la situazione finanziaria di FIBO GROUP HOLDINGS Ltd, abbia emesso una sentenza con effetto sospensivo riguardo all'inoltro di reclami da parte degli investitori-clienti nei confronti di FIBO GROUP HOLDINGS Ltd.

A seguito dell’emissione di un parere vincolante o sentenza da parte della Cyprus Commissione Securities and Exchange o del Tribunale, rispettivamente ai sensi dei paragrafi (a) o (b) di cui sopra, a fronte dell’avvio della procedura di compensazione, il fondo pubblicherà in almeno tre quotidiani a diffusione nazionale un invito ai clienti interessati di presentare richieste di indennizzo nei confronti di FIBO GROUP HOLDINGS Ltd relativamente ai servizi oggetto della procedura, esponendo la procedura per la presentazione delle relative domande, il termine ultimo per la loro presentazione e il contenuto richiesto.

5. IMPORTO DELL'INDENNIZZO — FORMALITÀ

L’importo dell’indennizzo dovuto a ciascun cliente oggetto della copertura è calcolato in conformità con i termini legali e contrattuali che disciplinano il rapporto tra il cliente e FIBO GROUP HOLDINGS Ltd, soggetti alle regole di indennizzo applicate per il calcolo dei crediti esigibili dal cliente nei confronti di FIBO GROUP HOLDINGS Ltd. Il calcolo dell’importo deriva dalla somma del totale dei crediti riconosciuti al cliente nei confronti di FIBO GROUP HOLDINGS Ltd, derivanti da tutti i servizi assicurati forniti da FIBO GROUP HOLDINGS Ltd e indipendentemente dal numero dei conti di cui il cliente è beneficiario, la valuta e il luogo di prestazione di tali servizi.

Se l'importo dell’indennizzo determinato supera l'importo in sterline cipriote corrispondente a EUR 20.000, il richiedente riceve come indennizzo la somma forfettaria massima di EUR 20.000.

Per imprese di investimento che forniscono servizi ai propri clienti tramite una succursale situata in un paese terzo, l'importo massimo di risarcimento da corrispondere ai propri clienti sarà pari alla somma forfettaria prevista dal sistema di indennizzo degli investitori in vigore in tale paese, ad eccezione del caso in cui tale importo non superi la somma di EUR 20.000 per cliente.

Al termine della valutazione, il fondo:

  • emetterà un verbale con l'elenco dei clienti di FIBO GROUP HOLDINGS LTD che hanno diritto al risarcimento, oltre all'importo di denaro che ciascuno ha diritto di ricevere, e lo comunicherà alla Cyprus Securities and Exchange Commission di Cipro e a FIBO GROUP HOLDINGS Ltd entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione e 
  • comunicherà ad ogni cliente interessato la sua conclusione entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del verbale, con la determinazione del compenso totale che tale cliente ha diritto di ricevere.

In caso di disaccordo con la decisione del fondo, il ricorrente a cui il fondo comunica l'importo complessivo dell’indennizzo a cui ha diritto, ha diritto, entro dieci giorni dalla comunicazione di tale decisione a ricorrere in appello alla Cyprus Securities and Exchange Commission, giustificando in maniera esaustiva il suo presunto credito.

Il fondo è tenuto a corrispondere a ciascun cliente assicurato-ricorrente il risarcimento entro tre mesi dall'invio alla Cyprus Securities and Exchange Commission il verbale con i beneficiari dell'indennizzo.

Fibo Markets

29 Agias Zonis, 1st Floor, 3027, Limassol, Cyprus
Servizio clienti: service@fibogroup.eu
tel:+357 25 030 930; 
FIBO MARKETS Ltd., precedentemente FIBO Group Holdings Ltd. è autorizzato e regolamentato dalla CySEC (licenza n. 118/10).
FIBO MARKETS Ltd., precedentemente FIBO Group Holdings Ltd. opera in conformità con i mercati degli strumenti finanziari (MiFID) dell'Unione europea.

I SERVIZI DELLA SOCIETÀ NON VENGONO FORNITI A RESIDENTI IN CANADA, USA, COREA DEL NORD, IRAN, IRAQ, ISRAELE, BELGIO, AUSTRALIA E GIAPPONE

Nota legale: FIBO MARKETS Ltd., precedentemente FIBO Group Holdings Ltd. è autorizzato e regolamentato dalla CySEC (licenza n. 118/10)

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IMPORTANTE: Si informa che i nostri servizi sono disponibili solo per Clienti Professionali. i CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdita di denaro. Si dovrebbe considerare la propria comprensione del funzionamento dei CFD e la propensione all'elevato rischio di perdita dei fondi.

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